STATUTO
(registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Catania il 14 novembre 2023 al n. 2938 serie 3)
STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI
ART. 1 – COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI
È costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI “, in sigla ASSO.NA.PROF., d’ora innanzi semplicemente ASSOCIAZIONE.
L’ associazione ha una durata illimitata è apolitica, non ha fini di lucro, riunisce, rappresenta e tutela Professionisti e Persone che operano in Italia.
L’Associazione ha la sede sociale nel comune di Catania e può istituire uffici di rappresentanza territoriale anche in altre località, sia in Italia che all’estero.
La variazione dell’indirizzo della sede sociale, nonché l’istituzione degli uffici di rappresentanza territoriale, è deliberata dal Comitato direttivo.
L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a maggioranza dei partecipanti all’assemblea generale, ad altre associazioni od enti ed a forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali che ne condividano le istanze, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.
L’Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi professionali, morali, sindacali, economici e di quelli, comunque, nascenti dall’esercizio di una delle professioni e qualificazioni professionali basate sulla conformità delle medesime alla normativa tecnica UNI e a quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 14.01.2013, n.4.
Rappresenta i professionisti e le persone iscritte nei confronti di Enti ed Organismi nazionali, europei o internazionali, pubblici e privati, quali istituti o enti di Normazione, Associazioni, Sindacati, Enti di Certificazione, Organismi di Accreditamento, Enti Notificati e, in particolare, le figure professionali rappresentate sono:
RISK MANAGER: professionista che si occupa della gestione della sicurezza intesa come prevenzione e limitazione di danni personali, patrimoniali, sociali ed ambientali, derivanti da eventi criminosi ed accidentali, attività lavorative e da calamità naturali (UNI ISO 31000);
SECURITY MANAGER: professionista competente per gestire la complessità di sicurezza in tutti gli ambiti di attività di una organizzazione (Norma UNI 10459 – Decreto 269/2010 e Decreto 56/2015 e s.m.i.)
DPO (Data Protection Officer) (Responsabile della protezione dei dati): figura professionale introdotta dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR (artt. 37-39 Reg. UE 2016/679).
PERITO FONICO TRASCRITTORE FORENSE: professionisti con competenze
scientifiche interdisciplinari di tipo linguistico, dialettologico, pragmatico e fonetico oltre che di quelle di tipo ingegneristico-informatico, in grado di gestire le perizie foniche su intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dai Tribunali, dalle Procure e dagli
Studi Legali, nonché, trascrizioni di atti procedimentali in cui è prevista dal codice di procedura la registrazione del medesimo;
PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE: professionista che si pone tra il privato, che è stato vittima di un sinistro stradale e la Compagnia di assicurazione in modo da riuscire ad ottenere per conto del cliente un giusto risarcimento in tempi brevi (UNI 11477);
TRIBUTARISTA: professionista esperto in materia tributaria, fiscale, economica e societaria che si occupa di mandati in campo di imposte dirette ed indirette, riorganizzazioni aziendali e societarie, contrattualistica aziendale e commerciale, dialoga con il Ministero in qualità di intermediario telematico (UNI 11511);
ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE O ENERGY MANAGER):
professionista in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di gestione razionale ed efficiente dell’energia (UNI CEI 11339);
STENOTIPISTA: L’operatore stenotipista è una persona la cui occupazione è quella di trascrivere la parola parlata o registrata in forma scritta, utilizzando la stenografia a macchina, esso è impiegato per lo più nella trascrizione delle deposizioni testimoniali delle udienze penali e affianca la figura del notaio d’udienza: il cancelliere.
CONSULENTE OLISTICO IN EDUCAZIONE ALIMENTARE NATURALE E NUTRIZIONE ENERGETICA: Il Consulente Olistico in Educazione Alimentare Naturale e Nutrizione Energetica è un operatore del benessere e delle discipline bionaturali (L 4/2013);
RESPONSABILE DEL PROCESSO DI DIREZIONE – Compiti, conoscenze, abilità, metodi di valutazione, elementi per il mantenimento, elementi per il rinnovo, ecc. come previsti dalla norma UNI/PdR 116:2021;
RESPONSABILE DEI PROCESSI DI GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA Compiti, conoscenze, abilità, metodi di valutazione, elementi per il mantenimento, elementi per il rinnovo, ecc. come previsti dalla norma UNI/PdR 116:2021;
RESPONSABILE DEL PROCESSO DI ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI Compiti, conoscenze, abilità, metodi di valutazione, elementi per il mantenimento, elementi per il rinnovo, ecc. come previsti dalla norma UNI/PdR 116:2021;
RESPONSABILE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE – Compiti, conoscenze, abilità, metodi di valutazione, elementi per il mantenimento, elementi per il rinnovo, ecc. come previsti dalla norma UNI/PdR 116:2021;
RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI – Compiti, conoscenze, abilità, metodi di valutazione, elementi per il mantenimento, elementi per il rinnovo, ecc. come previsti dalla norma UNI/PdR 116:2021);
REPUTATION MANAGER Professionista che si occupa di analizzare e gestire l’immagine e i rischi di reputazione di un’azienda o di una singola persona sulla rete e sui canali social;
INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA, anche denominata LIS Professionista specializzato nella traduzione e interpretazione della LIS e che svolge la funzione di interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni;
Manager HSE (Health, Safety, Environment) (UNI 11720) professionista che ha le conoscenze, abilità e competenze che garantiscono la gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito HSE;
RUP “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”: figura centrale nella gestione della gara d’appalto che esercita tutte le competenze che non siano espressamente attribuite ad altro soggetto;
RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: professionista in possesso di competenze e conoscenze utili a dirigere il Servizio di Prevenzione e Protezione (art 32 del D.lgs 81/08 e s.m.i.)
MANAGER PRIVACY (Norma UNI 11697) il Manager della Privacy è parte dell’organizzazione aziendale e assiste il titolare nelle materie legate alla privacy.
MEDIATORE FAMILIARE (Normativa tecnica UNI 11644 e D.lgs.10 ottobre 2022, n. 149 e s.m.i.) figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo.
L’associazione collabora ed interviene presso autorità, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per la risoluzione dei problemi riguardanti l’esercizio di attività mutualistiche, nelle forme consentite, da parte dei soci aderenti.
Nel contempo l’Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti, tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell’art.27 del codice del consumo di cui al D.lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.
Sul sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano l’utilità sia per associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza.
Con appositi regolamenti, da considerarsi parte integrante del presente Statuto, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, verrà definito il sistema di partecipazione all’associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione, le garanzie fornite dall’associazione all’utente, la posizione assicurativa, la conformità alla norma tecnica UNI, nonché gli strumenti idonei per accertare l’obbligo dell’aggiornamento professionale.
L’associazione potrà inoltre aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli d’intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi. Nell’ambito di queste finalità istituzionali, l’associazione svolgerà ogni azione diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell’attività dei propri soci anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.
ART. 2 SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociale, che ne facciano domanda scritta e che ne condividano gli scopi statutari.
Inoltre, i soci devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti da almeno una delle professioni indicate nel precedente art. 1. e devono esercitare tale professione non organizzata.
Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Comitato direttivo dell’Associazione.
I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, oltre ad un contributo “una tantum”, se deliberata dal Comitato direttivo, una quota associativa annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
I soci sono: Fondatori e Ordinari.
L’adesione dell’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta, per il socio in regola con i pagamenti delle quote sociali, il diritto di voto nell’Assemblea.
Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
I soci ordinari devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti da almeno una delle professioni indicate nel precedente art. 1. e devono esercitare tale professione non organizzata.
I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell’Associazione.
La qualità di soci si perde:
- per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione;
- per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei principi etici sopra menzionati;
- per una condotta contrastante con le finalità dell’Associazione;
- per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi “una tantum” sia ordinari che straordinari deliberati;
- per l’eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione.
Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Comitato Direttivo.
Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata AR al Comitato Direttivo, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Settembre dell’anno in corso.
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati ed è comunque tenuto a versare i contributi dovuti per l’esercizio in corso.
ART. 3 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea generale;
- il comitato direttivo;
- il comitato tecnico scientifico;
L’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale è composta da tutti i soci dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l’ammontare della quota associativa versata.
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea generale dei soci sarà convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta all’anno entro il 30 Marzo anche in luogo diverso dalla sede, purchè nel territorio italiano, o anche in videoconferenza, per l’approvazione del bilancio e/o rendiconto, nonché l’approvazione del bilancio preventivo, mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta il presidente dell’associazione o il consiglio lo ritengano opportuno e/o quando metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi lo richieda.
Hanno diritto d’intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale;
Spetta all’assemblea generale ordinaria:
a) fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
b) eleggere tra i soci il presidente dell’Associazione;
c) eleggere tra i soci i membri del Comitato direttivo
d) nominare i soci onorari;
e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
f) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno, nonché approvare il bilancio preventivo;
g) approvare il codice di condotta dell’associazione;
h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal comitato direttivo.
Spetta all’assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
L’assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.
Le riunioni dell’assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione
quando vi sia presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto;
In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti.
La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Le riunioni dell’assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto;
In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere delle assemblee straordinarie sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.
IL PRESIDENTE
Per l’elezione del Presidente dell’Associazione, la nomina dei membri del comitato direttivo le votazioni avvengono per scrutinio ad alzata di mano o per acclamazione.
Il Presidente dell’associazione dura in carica quattro e anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la capacità di stare in giudizio per la medesima nonché la firma nei confronti di terzi. A lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale o del comitato. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal membro più anziano di carica del comitato direttivo.
IL COMITATO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) membri incluso il Presidente dell’Associazione che è membro di diritto.
I membri del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo né al Presidente. A loro spettano solo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell’associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o da due dei suoi membri che lo richiedano.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando siano presenti più della metà dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Le decisioni del Comitato Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal segretario della riunione.
Se nel corso dell’esercizio venga a mancare un consigliere, per qualunque causa, il Comitato Direttivo ne può cooptare uno in attesa della prossima deliberazione Assembleare.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvedono a convocare l’assemblea tempestivamente per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’assemblea generale dell’Associazione.
Inoltre, è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’assemblea generale, può convocare l’assemblea generale dell’Associazione, determina la misura dei contributi a carico dei soci, predispone il piano di spesa preventivo dell’Associazione nonché il rendiconto, da sottoporre entrambi all’approvazione dell’assemblea generale, delibera l’ammissione di nuovi soci, nomina il Presidente ed i componenti del Comitato tecnico scientifico, che potranno essere scelti anche all’infuori della cerchia degli associati, istituisce i profili professionali ed i relativi registri definendo i regolamenti, i requisiti conoscitivi e di esperienza ritenuti essenziali e le corrispondenti matrici informative.
Il Comitato direttivo redige il codice di condotta dell’associazione, la cui approvazione è posta all’assemblea ordinaria generale dei soci, all’interno del quale e prevista anche la regolamentazione per la nomina all’esterno dell’associazione di un organismo di vigilanza.
IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il comitato tecnico scientifico è formato da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) compreso il Presidente.
I membri del Comitato tecnico scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato tecnico scientifico è un organismo che svolge la propria attività seguendo gli orientamenti forniti dal Comitato Direttivo, agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema delle professioni in campo nazionale ed internazionale.
Il Comitato tecnico scientifico ha funzioni di indirizzo e agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema delle professioni in campo nazionale ed internazionale, propone iniziative di studio e ricerca per il miglioramento culturale ed il perfezionamento professionale dei soci.
Per l’attività e la gestione del comitato tecnico scientifico si rinvia ad apposito regolamento.
ART. 4 IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote di iscrizione “una tantum” da versarsi all’atto dell’iscrizione;
- dai contributi annui ordinari;
- dai versamenti dei soci iscritti nei registri professionali;
- da eventuali contributi straordinari;
- da eventuali contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 5 CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie, tra i soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e quelle aventi ad oggetto validità di delibere assembleari, sono sottoposte ad arbitrato, secondo le regole di seguito stabilite. Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro nominato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l’associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
La sede dell’arbitrato è fissata in Catania.
L’arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, lo stesso giudicherà via irrituale e secondo equità ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell’arbitro.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria
Le relative spese saranno a carico dei soci per la parte eventualmente non coperta dal patrimonio dell’associazione.
L’eventuale patrimonio dell’associazione residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Letto, confermato, approvato e sottoscritto.