Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociale, che ne facciano domanda scritta e che ne condividano gli scopi statutari.

Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Comitato Direttivo dell’Associazione.

I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte,oltre ad un contributo “una tantum”, una quota associativa annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

I soci sono: Fondatori, Ordinari e Onorari.

L’adesione dell’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta, per il socio in regola con i pagamenti delle quote sociali, il diritto di voto nell’Assemblea.

Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell’Associazione.

I soci Onorari, ancorché possano partecipare all’Assemblea e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto e non assumono obbligazioni al versamento di quote a favore dell’Ente.

La qualità di soci si perde:

  • per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione;
  • per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei principi etici sopra menzionati;
  • per una condotta contrastante con le finalità dell’Associazione;
  • per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi “una tantum” sia ordinari che straordinari deliberati;
  • per l’eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione.

Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Comitato Direttivo.

Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata AR al Comitato Direttivo, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Settembre dell’anno in corso.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati ed è comunque tenuto a versare i contributi dovuti per l’esercizio in corso.

Per diventare socio o per avere maggiori informazioni scrivi a: info@assonaprof.it

 

Quota da versare:

  • euro 50,00 annui per l’iscrizione nella qualità di socio.