Il numero dei soci è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociale, che ne facciano domanda scritta e che ne condividano gli scopi statutari.
Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Comitato Direttivo dell’Associazione.
I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte,oltre ad un contributo “una tantum”, una quota associativa annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
I soci sono: Fondatori, Ordinari e Onorari.
L’adesione dell’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta, per il socio in regola con i pagamenti delle quote sociali, il diritto di voto nell’Assemblea.
Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell’Associazione.
I soci Onorari, ancorché possano partecipare all’Assemblea e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto e non assumono obbligazioni al versamento di quote a favore dell’Ente.
La qualità di soci si perde:
- per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione;
- per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei principi etici sopra menzionati;
- per una condotta contrastante con le finalità dell’Associazione;
- per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi “una tantum” sia ordinari che straordinari deliberati;
- per l’eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione.
Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Comitato Direttivo.
Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata AR al Comitato Direttivo, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Settembre dell’anno in corso.
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati ed è comunque tenuto a versare i contributi dovuti per l’esercizio in corso.
Per diventare socio o per avere maggiori informazioni scrivi a: info@assonaprof.it
Quota da versare:
- euro 50,00 annui per l’iscrizione nella qualità di socio.